Per installare delle telecamere di
videosorveglianza all’interno di un luogo di lavoro bisogna seguire
una procedura specifica, che dimostri come tale azione sia necessaria
esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la
sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio dell’azienda. A
stabilirlo è l’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori. L’iter
deve esser accompagnato da un accordo sindacale o – in mancanza di
esso – dall’autorizzazione dell’INL, l’Ispettorato Nazionale
del Lavoro.
Ed è proprio su questo che abbiamo
deciso di focalizzarci, perché l’INL richiede una relazione
dettagliata, da allegare all’istanza per l’installazione degli
occhi elettronici.
Pochi passaggi ma che spiegati con
chiarezza possono condurre all’obiettivo. Ma come?
I contenuti della relazione:
funzionamento e specifiche tecniche
Come detto, quando si chiede all’INL
l’autorizzazione, è necessario allegare una relazione. Che deve
essere così articolata e deve illustrare i seguenti aspetti: per
quali esigenze di tipo organizzativo, produttivo, di sicurezza del
lavoro o di salvaguardia del patrimonio aziendale si richiede
l’autorizzazione; come funziona il sistema di videosorveglianza,
come ne vengono conservati e gestiti i dati, quali sono le
caratteristiche tecniche dei dispositivi da installare, come
registrano, in quale orario e con quanti monitor a disposizione per
visualizzare il materiale. Inoltre se questo viene conservato per più
di 24-48 ore e per quali motivi. E’ altresì utile precisare, ad
esempio, se le telecamere funzionano a circuito chiuso, se sono
collegate a intranet aziendale oppure via internet ad una postazione
remota.
Il numero dei dispositivi e il relativo posizionamento
Particolare attenzione va riservata al
fatto che tra gli elementi tecnici da evidenziare non c’è l’esatto
posizionamento e il numero preciso delle telecamere.
Questo perché – a differenza di
quanto richiesto prima della circolare n°5 del 19 febbaio 2018
dell’INL – “lo stato dei luoghi e il posizionamento delle merci o
degli impianti produttivi è spesso oggetto di continue modificazioni
nel corso del tempo”. Si tratterebbe, di conseguenza, di una
documentazione vincolata al qui ed ora: “Del resto – aggiunge
l’INL nella circolare prima citata – un provvedimento
autorizzativo basato sull’esibizione di una documentazione che
“fotografa” lo stato dei luoghi in un determinato momento storico
rischierebbe di perdere efficacia nel momento stesso in cui tale
“stato” venga modificato per varie esigenze”.
Chi deve presentare la relazione
L’istanza con tutta l’annessa documentazione deve esser sottoscritta dal datore di lavoro. Però, visto che si tratta di contenuti prettamente tecnici, la società che fornisce ed installa il sistema di videosorveglianza può assistere l’azienda nella redazione dei documenti da fornire; così facendo, l’installatore va ad assumere un ruolo molto importante nella fase che precede la richiesta di autorizzazione.
Datacom Tecnologie può aiutarti per cercare di capire le normative e per gestirla al meglio, contattando i propri tecnici commerciali alla mail info@datacomtecnologie.it.