Sanzioni pesanti per il datore di lavoro che, pur ottenendo il consenso dei dipendenti, installa delle telecamere di videosorveglianza in azienda senza che ci sia un accordo sindacale. Lo dice la Corte di Cassazione tramite la sentenza 50919 del 17 dicembre 2019 che respinge il ricorso di un imprenditore il quale aveva fatto uso degli impianti di controllo a distanza con il bene placet dei dipendenti. L’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, secondo la Suprema Corte, è quello che però che fa testo in questa situazione per cui, in assenza di specifica autorizzazione da parte dell’Ispettorato del lavoro o di un accordo sindacale, gli impianti sono fuori regola anche se i dipendenti hanno detto di sì.
«Il consenso o l’acquiescenza che il lavoratore potrebbe, in ipotesi, prestare o avere prestato, – scrive la Corte di Cassazione – non svolge alcuna funzione esimente, atteso che, in tal caso, l’interesse collettivo tutelato, quale bene di cui il lavoratore non può validamente disporre, resta fuori dalla teoria del consenso dell’avente diritto. Non è, nel caso descritto, la condotta del lavoratore riconducibile al paradigma generale dell’esercizio di un diritto, trattandosi della disposizione di una posizione soggettiva, a lui non spettante in termini di esclusività». Quindi, fate attenzione quando dovete mettere degli impianti a non incappare in questo tipo di errori.