Telecamere finte come deterrente per i malintenzionati? Meglio non metterle. A dirlo è il Garante della Privacy il quale specifica come, pur non essendoci violazione per il Gdpr e il trattamento dei dati personali, si possono creare le condizioni per cui le persone vengono influenzate dalla presenza di uno strumento in realtà non attivo. Questa condotta, quindi, può essere oggetto di contestazione.
«L’installazione meramente dimostrativa o artefatta, anche se non comporta trattamento di dati personali – si legge nel provvedimento generale 29 aprile 2004 – può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione».
In questo caso a risponderne sarà il soggetto che ha preso la decisione di mettere le telecamere finte. Lo stesso vale qualora si appendano cartelli per segnalare la presenza di videosorveglianza quando ci sono apparecchi fittizi o addirittura un bel niente: addirittura qui si profila una situazione di falso affidamento dove la probabilità di dover risarcire qualcuno aumenta considerevolmente, essendo palesemente mendace l’informazione che viene comunicata.
Per il Gdpr ovviamente non ci sono problemi in quanto non si producono dati sensibili: l’applicazione del regolamento europeo infatti non c’è «nell’ipotesi di telecamere finte (o che comunque non registrano video o immagini), in quanto non vengono elaborati dati personali (ma su questo punto devono essere approfonditi i possibili risvolti penali)». Questo però non sostituisce quanto detto in precedenza, per questo gli esperti di Datacom Tecnologie raccomandano di installare apparecchi reali e funzionanti in modo da essere più sicuri e non incappare in problemi. Per informazioni e consulenza: info@datacomtecnologie.it.