Ci sarà un altro anno di tempo per vedere entrare in vigore il cosiddetto “Decreto Controlli” nel settore antincendio. Questo perché nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre è stato pubblicato il Decreto 15 settembre 2022 Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
Questo atto sposta al 25 settembre 2023 l’entrata in vigore delle disposizioni, previste all’articolo 4 del Decreto Controlli, relative alla qualificazione dei tecnici manutentori. Il provvedimento prevedeva la qualificazione obbligatoria dei manutentori di impianti e attrezzature antincendio, tra cui le porte tagliafuoco e le porte sulle vie di fuga.
Ecco cosa dice l’articolo 4: “Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati. Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell’Allegato II del presente decreto, che costituisce parte integrante del presente decreto. La qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è valida su tutto il territorio nazionale”.
Il decreto 15 settembre 2022 considera “le difficoltà da più parti segnalate connesse alle modalità di qualificazione della figura del manutentore antincendio, di nuova istituzione rispetto al previgente quadro normativo definito dal decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1998”, ravvisando “la necessità di rivedere la tempistica di entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’art. 4 del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, alla luce delle possibili criticità nella fase transitoria di passaggio al nuovo quadro normativo, nonché delle particolari limitazioni conseguenti allo stato di emergenza da COVID-19”.
Quando il Decreto Controlli entrerà in vigore, coloro i quali da almeno tre anni avranno svolto attività di manutenzione o controllo periodico saranno esonerati dalla frequenza di un corso di formazione: possono comunque richiedere di essere sottoposti alla valutazione davanti una Commissione dei Vigili del Fuoco. Tra le novità, nell’allegato II, troviamo la sostituzione del prospetto 3.8 con altri due: il 3.8.1 recante Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (SENFC)» e il 3.8.2 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC) e sistemi di ventilazione orizzontale del fumo e del calore (SVOF)».
Qui sotto il testo e i relativi allegati. Per eventuali ulteriori quesiti, è possibile rivolversi ai tecnici commerciali di Datacom Tecnologie alla mail info@datacomtecnologie.it.