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  • Oltre il 90% delle telecamere “fuorilegge” secondo Federprivacy: come metterle in regola?

Tantissimi impianti di videosorveglianza in Italia sarebbero ancora fuori regola e a rischio sanzioni. Lo spiega una recente ricerca che Federprivacy, in collaborazione con Ethos Academy, ha messo in atto dimostrando come oltre il 90% dei sistemi debba gioco forza adeguarsi. Tra le violazioni troviamo quella dell’articolo 13 Regolamento (Ue) 2016/679 in tema di informativa sulla privacy e la questione della segnaletica. Lo studio rivela come nel 38% dei casi gli impianti di TVCC siano sprovvisti di cartelli e nel 54% dei casi in cui questi sono compilati ci sono errori per quanto riguarda i riferimenti normativi, spesso obsoleti.

Altro motivo sanzionatorio è legato al mancato rispetto delle norme in tema di controllo a distanza negli ambienti di lavoro (art.4 L. N.300/1970), come per esempio quando una telecamera inquadra oltre il raggio di azione consentito. Spesso i titolari del trattamento dei dati non sono consci delle sanzioni previste dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati, ma è anche vero come gli installatori non siano sempre aggiornati sulle normative da applicare oppure sottovalutano i rischi.

In merito alla questione dell’angolo di visuale, il Garante per la Privacy con il Provv. N. 20 del 27 Gennaio 2022 si è espresso con un’ordinanza ingiunzione emessa nei confronti di un circolo culturale il quale aveva puntato alcune telecamere verso la stazione dei carabinieri situata nelle vicinanze. In tale caso, per fare un esempio, non erano presenti nemmeno i cartelli informativi obbligatori. In tale caso, le violezioni hanno interessato l’articolo 166, comma 5, del Codice in relazione alla violazione dell’articolo 5, par. 1, lett. a) e c) del Regolamento (angolo di visuale non circoscritto all’area del Circolo) e l’articolo 13 del Regolamento (assenza dell’informativa). Fondamentale è il fatto per cui chi passa davanti a una telecamera di videosorveglianza sappia che può essere ripreso e il modo lecito per farlo è applicare deicartelli che seguano le indicazioni contenute al punto 3.1. del provvedimento in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010, tenuto conto delle Linee Guida n.3/2019 del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati. La telecamera non deve inquadrare oltre la proprietà di propria pertinenza, quindi si deve procedere oscurando l’angolo di inquadratura (riferimento Linee Guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, punto 27).

Se si inquadra al di fuori del consentito, si applicano le sanzioni pecuniarie previste dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, mediante l’adozione di un’ordinanza ingiunzione (art. 18. legge 24 novembre 1981 n. 689).

Passando invece alla parte relativa alla violazione dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, si ricorda come sia necessario attivare un accordo sindacale oppure avere il nulla osta dell’Ispettorato del Lavoro per applicare telecamere in azienda allo scopo di controllare le attività da remoto. «La mancanza di questi permessi, comporta la responsabilità penale del datore di lavoro», spiega la Corte di Cassazione, con la sentenza 4331/2014, quindi il solo consenso informato dei dipendenti non è sufficiente, anche quando tutti sono d’accordo. Questo concetto trova conferma nell’orientamento di Cass., pen, sez. III, 08 maggio 2017 n. 22148, che ha ribaltato un precedente orientamento espresso da Cass. pen. Sez. III, 17 aprile 2012, n.22611, per cui il rispetto dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori viene prima di tutto. Riferimenti sulla non validità del solo accordo con i dipendenti sono presenti anche in Cass., pen, sez. III, 17 Dicembre 2019 n. 50919. Infine, secondo Cass. Pen., Sez. III, 17 gennaio 2020,. N.1733, il consenso del lavoratore all’installazione di telecamere potrebbe anche essere condizionato dal fatto che tale richiesta sia vincolante con il fatto di poter entrare in una determinata azienda. «Dato lo squilibrio di potere tra datori di lavoro e dipendenti – dicono le linee guida n.3/2019 dell’EDPB – nella maggior parte dei casi i datori di lavoro non dovrebbero invocare il consenso nel trattare i dati personali, in quanto è improbabile che quest’ultimo venga fornito liberamente. In tale contesto si dovrebbe tener conto delle linee guida sul consenso».

Installatori e clienti possono trovare un valido aiuto nell’aggiornare la privacy e restare lontani dal rischio sanzionatorio rivolgendosi alla soluzione Datacom Videosorveglianza che fornisce assistrnza nella compilazione dei documenti, cartelli compresi. Per info: www.datacomtecnologiegdpr.it, oppure scrivi ai tecnici commerciali di Datacom Tecnologie alla mail info@datacomtecnologie.it.

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