Parola d’ordine: chiarezza e informazione. È attorno a questi due concetti che ruota la possibilità per una scuola di poter installare dei sistemi di videosorveglianza. Approfondendo un argomento trattato recentemente, Datacom Tecnologie vuole fornire alcune indicazioni relative alle modalità con cui un istituto d’istruzione può procedere a inserire al proprio interno uno strumento importante per la sicurezza restando comunque in linea con il Regolamento europeo in tema di protezione dei dati personali (ex art. 5 GDPR) e le Linee Guida n. 3/2019 dei Garanti europei sul “trattamento dei dati personali mediante dispositivi video”, oltre alle normative legati ai luoghi di lavoro, come la scuola di fatto è (ex art. 4, L. n. 300/1970), in accordo con i sindacati e con l’Ispettorato, come avevamo scritto nell’articolo precedente.

Il dirigente scolastico, se decide di installare delle telecamere, è chiamato a svolgere una campagna di informazione e dimostrare che tutte le misure idonee sono state adottate in materia di raccolta delle immagini, registrazione, conservazione, l’eventuale trasmissione e gli utilizzi. C’è un tema importante che è appunto quello della gestione di questi materiali altamente sensibili, in un quadro di normative della privacy altamente restrittivo, tra l’altro in contesti dove la maggior parte delle persone presenti sono minorenni.

Ecco quindi che entra in gioco l’ex articolo 13 del GDPR il quale chiede che il titolare dell’impianto di registrazione fornisca a chi accede in un’area videosorvegliata tutte le informazioni relative al trattamento dei dati personali. Ciò si può fare o con un cartello a norma (e su questo di può aiutare Datacom Videosorveglianza) in cui si dà notizia dell’informativa sulla privacy prima di accedere al perimetro controllato dalle telecamere. Nel cartello, seguendo le considerazioni dell’Autorità Garante nazionale presenti nel Provvedimento dell’8 Aprile 2010, devono essere presenti indicazioni sul titolare del trattamento dei dati, la finalità delle riprese, ma non necessariamente la posizione delle telecamere: l’importante è che sia chiaro il raggio di azioni in modo tale che una persona possa essere libera di non accedere per non essere filmata oppure adeguare il proprio comportamento. Devono invece essere presenti riferimenti sull’articolo 13 del Regolamento: non importa che venga riportato integralmente, può bastare un QR Code o un link al web oppure un’affissione in una bacheca. I cartello deve essere ben visibile, di dimensioni accettabili, collocato in maniera ottimale (“all’altezza degli occhi”): su questo si sono raccomandati sia l’Autorità Garante nazionale quanto i Garanti europei.

Le informative utilizzabili possono essere classificate in due tipi. Quella di primo livello riguarda un cartello semplificato in cui si inseriscono le informazioni di cui abbiamo detto adesso, comprese quindi le identità del Titolare del Trattamento e del Responsabile della Protezione dei Dati. Un cartello di secondo livello, invece, specifica per esteso tutte le informazioni richieste dall’ex art. 13 del GDPR, vale a dire titolare e/o RPD, base giuridica, finalità del trattamento, oggetto del

trattamento, modalità di trattamento, periodo di conservazione dei dati e diritti degli interessati. In questo caso si raccomanda di scrivere il cartello in un linguaggio chiaro, fare in modo che questo sia accessibile con una congrua pubblicazione in bacheca e sul sito della scuola.

Infine, una scuola per gestire a regola d’arte l’installazione di telecamere, dovrebbe deliberare tramite il proprio Consiglio d’Istituto un Regolamento sull’utilizzo della Videosorveglianza, all’interno del quale trovino luogo le formule individuate per il trattamento dei dati personali e delle immagini oggetto delle riprese, in linea con il Regolamento UE n. 2016/679, con i Provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali e il WP29 (Working Party 29 dell’European Data Protection Board).

Share the Post:

Related Posts