Per installare delle telecamere di videosorveglianza all’interno di un luogo di lavoro bisogna seguire una procedura specifica, che dimostri come tale azione sia necessaria esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio dell’azienda. A stabilirlo è l’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori. L’iter deve esser accompagnato da un accordo sindacale o – in mancanza di esso – dall’autorizzazione dell’INL, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Ed è proprio su questo che abbiamo deciso di focalizzarci, perché l’INL richiede una relazione dettagliata, da allegare all’istanza per l’installazione degli occhi elettronici.

Pochi passaggi ma che spiegati con chiarezza possono condurre all’obiettivo. Ma come?

I contenuti della relazione: funzionamento e specifiche tecniche

Come detto, quando si chiede all’INL l’autorizzazione, è necessario allegare una relazione. Che deve essere così articolata e deve illustrare i seguenti aspetti: per quali esigenze di tipo organizzativo, produttivo, di sicurezza del lavoro o di salvaguardia del patrimonio aziendale si richiede l’autorizzazione; come funziona il sistema di videosorveglianza, come ne vengono conservati e gestiti i dati, quali sono le caratteristiche tecniche dei dispositivi da installare, come registrano, in quale orario e con quanti monitor a disposizione per visualizzare il materiale. Inoltre se questo viene conservato per più di 24-48 ore e per quali motivi. E’ altresì utile precisare, ad esempio, se le telecamere funzionano a circuito chiuso, se sono collegate a intranet aziendale oppure via internet ad una postazione remota.

Il numero dei dispositivi e il relativo posizionamento

Particolare attenzione va riservata al fatto che tra gli elementi tecnici da evidenziare non c’è l’esatto posizionamento e il numero preciso delle telecamere.

Questo perché – a differenza di quanto richiesto prima della circolare n°5 del 19 febbaio 2018 dell’INL – “lo stato dei luoghi e il posizionamento delle merci o degli impianti produttivi è spesso oggetto di continue modificazioni nel corso del tempo”. Si tratterebbe, di conseguenza, di una documentazione vincolata al qui ed ora: “Del resto – aggiunge l’INL nella circolare prima citata – un provvedimento autorizzativo basato sull’esibizione di una documentazione che “fotografa” lo stato dei luoghi in un determinato momento storico rischierebbe di perdere efficacia nel momento stesso in cui tale “stato” venga modificato per varie esigenze”.

Chi deve presentare la relazione

L’istanza con tutta l’annessa documentazione deve esser sottoscritta dal datore di lavoro. Però, visto che si tratta di contenuti prettamente tecnici, la società che fornisce ed installa il sistema di videosorveglianza può assistere l’azienda nella redazione dei documenti da fornire; così facendo, l’installatore va ad assumere un ruolo molto importante nella fase che precede la richiesta di autorizzazione.

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