Le nuove linee guida europee sulla videosorveglianza: sono state adottate dal comitato europeo per la protezione dei dati per mettere chiarezza su come il regolamento UE 2016/679 viene applicato al trattamento dei dati personali nelle circostanze in cui vengono utilizzati dei dispositivi video.

Le “Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices” riguardano i sistemi video tradizionali e intelligenti, per i quali le norme interessano soprattutto il trattamento di particolari categorie di dati. Vengono approfondite una serie di tematiche specifiche come la divulgazione di filmati a terzi, la liceità del trattamento e l’applicabilità dei criteri di esclusione relativi ai trattamenti in ambito domestico.

Nelle linee guida si parla di informativa a più livelli, combinando più metodi. Nella videosorveglianza per esempio può essere utilizzato un cartello per le comunicazioni più importanti (primo livello) e altri mezzi per comunicare altri obblighi in un secondo livello (Linee guida Capitolo 7, § 109). Il primo livello prevede per esempio la facilitazione del messaggio attraverso un’icona subito riconoscibile, per poi spiegare tutte le informazioni necessarie per spiegare in modo sintetico il trattamento dei dati svolto dal gestore dell’impianto (articolo 12 GDPR, Capitolo 7.1, § 110). L’informativa deve riportare, oltre ai dati del titolare del trattamento e le finalità del sistema di tvcc, anche gli estremi del data protection officer qualora fosse stato designato. Il secondo livello può essere rappresentato dall’utilizzo di un qr code, capace di rimandare a una pagina web con tutti i dettagli dell’informativa.

Le informazioni da fornire a una persona che si trova in una zona videosorvegliata devono essere collocati a una distanza tale che chi entra nel perimetro sia subito informato di quello che sta accadendo e posizionate ad altezza uomo (WP 89, p.22). Questo significa che una persona in teoria, una volta di fronte al cartello, deve avere un’idea dell’area inquadrata in modo tale da decidere se evitarla o entrare mantenendo un comportamento idoneo (Capitolo 7.1, § 111). Il gestore dell’impianto in ogni caso non è tenuto a specificare l’ubicazione degli apparati di videosorveglianza (WP 89, p.22).

Per spiegare meglio, ecco qui sotto un articolo uscito su SecSolution che affronta la questione nel dettaglio, a cura di Marco Soffientini (esperto di Privacy e Diritto delle Nuove Tecnologie; docente Ethos Academy).

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