Qual è la procedura per installare un sistema di videosorveglianza (TVCC) nelle scuole? L’argomento è complesso e qui proveremo – dopo aver tracciato le principali norme di riferimento da osservare in fase di progettazione di un sistema di videosorveglianza – a spiegare cosa deve concretamente fare un dirigente scolastico che, nella qualità di Titolare del Trattamento, è tenuto a rispettare tutti gli adempimenti che si impongono nella prassi corrente per l’installazione e l’utilizzazione dell’impianto in questione. Come è stato in precedenza osservato, i sistemi audiovisivi, per la loro peculiare pervasività, possono impattare sulla privacy di ciascuno, sicché il Titolare del Trattamento deve dimostrare di avere adottato tutte le misure tecniche ed organizzative più adeguate, sotto il profi lo della protezione dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (principio di accountability) ed a tutela della dignità e della riservatezza dei propri dipendenti. L’art. 5, par. 2 del Regolamento indirizza l’attività del dirigente, al quale spetta comprovare la conformità delle attività di trattamento con il Regolamento stesso e l’efficacia delle misure idonee adottate, tenendo conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
Il diritto del lavoro
Il dirigente deve tenere conto che – essendo l’istituto che dirige un luogo di lavoro a tutti gli effetti – la realizzazione dell’impianto deve essere compatibile con le norme contenute nella L. n. 300/1970, c.d. Statuto dei Lavoratori, che rappresenta la disciplina più importante a tutela della libertà e della dignità dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Nel dettaglio l’art. 4, così come modificato dal Jobs Act, evidenzia che gli impianti di videosorveglianza possono essere installati solo per “esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali”. Nessun impedimento dunque per il dirigente scolastico che voglia mettere in sicurezza l’Istituto ed i beni della Scuola dal rischio di furti o di eventuali episodi vandalici, a condizione che vengano tuttavia osservate alcune specifiche ed imprescindibili finalità connesse alle esigenze organizzative e produttive, alla sicurezza del lavoro ed infine alla tutela del patrimonio scolastico. Sono soltanto queste la ragioni che consentono di installare un impianto del genere, come sottolineato dalla Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, n. 5 del 19 Febbraio 2018.
La procedura
Prima di procedere alla fattiva realizzazione del progetto di videosorveglianza, il dirigente scolastico dovrà essere debitamente autorizzato dagli organi competenti, attivando le procedure concertative. In primo luogo, occorrerà ottenere il buon esito dell’accordo collettivo stipulato dalle rappresentanze sindacali in essere all’istituto, precisando nel relativo verbale che trattasi di un impianto esclusivamente predisposto per ragioni di sicurezza all’interno ed all’esterno da eventuali atti illeciti ed a tutela del patrimonio scolastico da eventuali episodi di furti e vandalismo, restando esclusa ogni altra finalità di controllo diretto e a distanza dell’attività dei lavoratori, nello svolgimento della loro prestazione, in ossequio al dettato normativo dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. Inoltre dovrà essere specificato che le riprese sono esclusivamente circoscritte alle sole aree indicate nella planimetria allegata dalla ditta installatrice, garantendo la privacy e la riservatezza di studente e personale scolastico, con esclusione dalle riprese dei luoghi di lavoro del personale e dei servizi igienici e con attivazione degli impianti soltanto negli orari di chiusura dell’Istituto. Inoltre è necessario ribadire che le attività di trattamento relative alla registrazione, alla conservazione ed all’utilizzo dei dati avverranno nel rispetto di quanto stabilito dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e in ossequio alle linee guida sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video (vedi European Data Protection Board n. 3/2019).
Il ruolo dell’Ispettorato del Lavoro
Nell’ipotesi in cui non si dovesse raggiungere un accordo con le rappresentanze sindacali, l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori prescrive che, in mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di videosorveglianza possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, rilasciata a seguito di istruttoria (di competenza del dirigente scolastico, che dovrà indicare le specifiche finalità per le quali si richiede la singola autorizzazione da parte dell’Ufficio ispettivo). Una volta ottenuto il provvedimento autorizzativo, il dirigente dovrà rendere note tutte le aree sottoposte a videosorveglianza, con adeguata segnalazione e predisposizione di informative specifiche, comprensibili ma dettagliate, nel rispetto di quanto stabilito dal menzionato art. 4 e dalle vigenti disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali.